REACH - Regolamento per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

I fabbricanti e i fornitori devono fornire informazioni sui rischi posti dalle sostanze e sulle modalità di manipolazione lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Il regolamento REACH dispone inoltre che le aziende o i soggetti che utilizzano una sostanza chimica, da sola o mischiata, nell’esercizio delle loro attività industriali o professionali, trasmettano le informazioni ai fabbricanti e ai fornitori delle sostanze chimiche o all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Queste aziende sono chiamate utilizzatori a valle. Gli utilizzatori a valle hanno un ruolo chiave nel promuovere l’uso sicuro delle sostanze chimiche attraverso l’uso sicuro presso la loro sede e la comunicazione delle relative informazioni ai loro fornitori ed ai loro clienti.

Il regolamento è altresì direttamente connesso al regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) che stabilisce le indicazioni e i pittogrammi di pericolo e prudenza che costituiscono una fonte importante di informazioni per la tutela sul luogo di lavoro.

Collegamenti con la normativa concernente il luogo di lavoro

Ai sensi della normativa sul luogo di lavoro, è dovere del datore di lavoro effettuare la valutazione del rischio e assicurare che i lavoratori siano protetti nonché fornire informazioni, orientamento e formazione sull’uso sicuro delle sostanze chimiche sul luogo di lavoro, sulla base delle informazioni contenute nelle etichette e nella scheda dei dati di sicurezza. Il datore di lavoro ha inoltre il diritto di richiedere informazioni dal fornitore.

REACH raccoglie continuamente dati sui rischi alla sicurezza e alla salute derivanti dall’uso delle sostanze chimiche. Il dichiarante (il fabbricante o l’importatore), tenuto a trasmettere questi dati all’ECHA, è tenuto altresì a comunicare tali informazioni anche all’utilizzatore a valle, fornendo una scheda di dati di sicurezza completa contenente scenari di esposizione con le condizioni operative e misure di gestione del rischio per l’uso sicuro, volte a facilitare la formazione dei lavoratori e la procedura di valutazione del rischio. Allo stesso tempo, il dichiarante ha il diritto di essere informato dagli utilizzatori a valle circa la rilevanza delle misure di gestione del rischio proposte, in particolare se non sono adeguate.

Registrazione

REACH richiede la registrazione di tutte le sostanze chimiche che sono prodotte o importate all’interno dell’Unione europea in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno.

Punti salienti
La maggior parte delle aziende utilizza sostanze chimiche, a volte anche senza rendersene conto, pertanto è necessario verificare i propri obblighi se si maneggiano sostanze chimiche, ad esempio vernici, colle o prodotti per la pulizia, nella propria attività industriale o professionale. Potreste avere alcune responsabilità ai sensi del regolamento REACH. Se la vostra azienda utilizza sostanze chimiche nel luogo di lavoro verificate con il datore di lavoro se:

  • le sostanze chimiche utilizzate sono state registrate o sono destinate alla registrazione. Le suddette informazioni sono fornite sul sito web dell’ECHA;
  • gli utilizzi sono coperti da schede di dati sulla sicurezza aggiornate;
  • le misure di gestione dei rischi descritte nelle schede di dati sulla sicurezza e negli scenari di esposizione sono state prese in considerazione nella valutazione dei rischi per garantire l’uso sicuro della sostanza chimica;
  • i lavoratori o i loro rappresentanti sono stati consultati e informati in merito alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.

Fonte: ECHA, ETUI

I fabbricanti e gli importatori trasmettono all’ECHA le informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze, sulla classificazione ed etichettatura e sulla valutazione del rischio potenziale rappresentato dalle sostanze. Sono tenuti a collaborare con altre aziende che registrano la stessa sostanza. È necessario inserire i dati mancanti e aggiornare le schede di dati sulla sicurezza.

La sezione Informazioni sulle sostanze chimiche dell’ECHA fornisce l’accesso a una banca dati centralizzata a disposizione del pubblico e delle autorità (ECHA, Commissione europea, autorità competenti degli Stati membri e autorità incaricate dell’applicazione della legge).

Scadenze per la registrazione

Il regolamento REACH è entrato in vigore il 1°giugno 2007 per semplificare e migliorare il precedente quadro normativo in materia di sostanze chimiche dell’Unione europea (UE).

Il regolamento prevede tre fasi di registrazione, che si concludono il 30 novembre 2010, il 30 maggio 2013 e il 30 maggio 2018.

Scopri di più sulle campagne comuni con organizzazioni sindacali europee e l’ECHA circa gli obblighi dei datori di lavoro ai sensi del regolamento REACH: 2010; 2012; 2013; 2015.

Valutazione

L’ECHA e gli Stati membri valutano le informazioni trasmesse dalle aziende al fine di esaminare la qualità dei fascicoli di registrazione e le proposte di sperimentazione e per chiarire se una determinata sostanza costituisce un rischio per la salute umana o per l’ambiente. Per un certo numero di sostanze, uno Stato membro designato effettua una valutazione più approfondita. Le sostanze chimiche già disciplinate da altre normative, come i medicinali o le sostanze radioattive, sono parzialmente o totalmente esenti dai requisiti del regolamento REACH.

Ulteriori informazioni sulla valutazione delle sostanze chimiche (ECHA)

Autorizzazione e restrizione

Ai sensi di REACH le sostanze pericolose possono essere vietate nell’eventualità in cui i rischi ad esse connesse diventino ingestibili. Inoltre si può decidere di limitare l’uso o renderlo soggetto ad una previa autorizzazione.

Uno Stato membro, o l’ECHA (su richiesta della Commissione europea), può proporre determinate restrizioni. Due commissioni scientifiche valutano e l’ECHA trasmette le loro opinioni alla Commissione europea che propone una nuova restrizione o una revisione della restrizione esistente da adottarsi.

Uno Stato membro, o l’ECHA (su richiesta della Commissione), può proporre una sostanza da identificarsi come una sostanza estremamente problematica (SVHC), che può divenire soggetta ad autorizzazione. Nel caso in cui una SVHC venga inserita nell’Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, le aziende possono inviare una richiesta all’ECHA richiedendone l’autorizzazione per usi specifici, ma non per altri usi. Sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione e mutagene, nonché sensibilizzanti delle vie respiratorie si qualificano quali SVHC, sebbene altre sostanze possano essere proposte.

Nel lungo termine, le sostanze più pericolose devono essere sostituite con altre meno pericolose. La sostituzione e l’eliminazione è inoltre la prima misura da applicare per la protezione dei lavoratori. È necessario verificare la legislazione nazionale relativa alle misure specifiche da intraprendere, nonché ai divieti e alle restrizioni d’uso.

Assistenza

REACH ha inoltre creato l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che ha un ruolo importantissimo di coordinamento e attuazione nell’intera procedura.

I servizi di assistenza nazionali sostengono l’agenzia e forniscono informazioni ed orientamento. Garantiscono spesso il coordinamento con le autorità nazionali per la SSL.